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Come difendersi dalle cartelle esattoriali



Cartelle di pagamento,ricorsi contro agenzia delle entrate di riscossione: ipoteche, pignoramenti e prima. 

Come difendersi dalle cartelle esattoriali? 

È difficile trovare un italiano che non abbia mai avuto a che fare con una cartella esattoriale. Di cosa si tratta? È molto più di un avviso di pagamento, di un sollecito o di una diffida. In termini tecnici, è un «titolo esecutivo», un po’ come lo sono le sentenze, gli assegni o le cambiali: in pratica, la cartella esattoriale consente al creditore di agire contro il debitore direttamente con un pignoramento, senza cioè doversi prima rivolgere a un giudice. Il tutto se questi non paga entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata. 

Tale potere non può ovviamente essere concesso a chiunque. Non può, ad esempio, emettere una cartella esattoriale la compagnia del gas, quella della luce o quella del telefono. Non può farlo neanche una banca. Gli unici autorizzati a notificare le cartelle esattoriali sono gli Agenti per la riscossione esattoriale: soggetti cioè preposti al recupero delle somme non pagate dai cittadini a titolo di imposte o sanzioni. In pratica, tali agenti fungono da esattori delle somme dovute allo Stato, alla Pubblica Amministrazione o agli enti locali (Regioni, Province, Comuni).

Il più noto di tali agenti è Agenzia Entrate Riscossione che ha preso il posto di Equitalia Spa: si tratta di un ente pubblico delegato alla riscossione dei crediti erariali (come quelli dovuti all’Agenzia delle Entrate, l’Inps, ecc.). Ma poi ci sono numerosi altri esattori delegati alla riscossione delle imposte locali (quelle cioè dovute ai Comuni o alle Regioni).

Così come avviene con le multe stradali, non appena si riceve una cartella esattoriale, il pensiero corre a una sola speranza: la possibilità di contestarla e di non pagare. E non sono pochi i contribuenti che riescono in questa impresa. Ecco perché è bene sapere come difendersi dalle cartelle esattoriali. 

INDICE

Come funzionano le cartelle esattoriali? 

La cartella esattoriale viene sempre preceduta da un avviso bonario di pagamento che spedisce l’ente titolare del credito (ad esempio, Agenzia Entrate, Inps, Regione, Provincia, Comune). Se il pagamento non avviene nei termini, l’ente prepara un documento (il cosiddetto «ruolo») che comunica all’Agente affidandogli così la riscossione coattiva di tali importi. 

L’Agente funge quindi da esattore: provvede pertanto, previa notifica della cartella di pagamento, ad eseguire i pignoramenti, ad iscrivere le ipoteche o i fermi auto sui beni del debitore.

In alcuni casi, la cartella esattoriale non è necessaria: difatti, l’Agenzia delle Entrate e l’Inps hanno oggi il potere di emettere degli accertamenti che sono già immediatamente esecutivi. Sicché, l’Esattore si limita a notificare solo una comunicazione di «presa in carico», anticipando l’avvio delle azioni esecutive nei confronti del debitore.

Entro quanto tempo si può fare ricorso contro una cartella esattoriale?

La cartella esattoriale può essere impugnata dinanzi al giudice entro 60 giorni dalla sua notifica. 

Scaduto tale termine, la cartella diventa definitiva e non può più essere contestata, anche se illegittima.

Quale giudice è competente contro le cartelle esattoriali?

Se la cartella esattoriale riguarda il mancato pagamento delle tasse, il giudice competente è la Commissione Tributaria Provinciale. 

Se la cartella riguarda l’omesso pagamento di multe stradali, il ricorso si presenta al giudice di pace.

Se la cartella riguarda infine contributi dovuti all’Inps o all’Inail, la competenza è del tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza.

Quando si può ricorrere contro una cartella esattoriale?

Non sempre è possibile fare ricorso contro una cartella esattoriale. Difatti, quando il contribuente ritiene non dovuti gli importi richiesti dalla Pubblica Amministrazione, deve contestare subito il primo avviso di pagamento che gli viene spedito dall’ente titolare del credito. Se scadono tali termini, non è più possibile sollevare le stesse contestazioni contro la cartella. 

Si pensi a chi riceve una multa e non la impugna tempestivamente: questi non potrà poi presentare ricorso contro la cartella esattoriale sostenendo di non aver mai commesso la violazione. 

Invece, il ricorso contro la cartella esattoriale è ammesso solo per vizi attinenti alla cartella stessa come ad esempio:

  • il sistema di calcolo degli interessi, non corretto o non chiaro;

  • l’omessa indicazione della natura del debito;

  • la prescrizione del debito prima della notifica della cartella;

  • la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

Dopo quanto tempo scadono le cartelle esattoriali?



Il pignoramento deve essere avviato entro massimo un anno dalla notifica della cartella esattoriale. Se scade l’anno, è necessaria la notifica di un sollecito di pagamento (la cosiddetta «intimazione di pagamento»).

Notificata la cartella, iniziano a decorrere i termini di prescrizione. Se l’Agente per la riscossione, entro tale termine, non avvia atti di pignoramento o non spedisce ulteriori solleciti, il credito si estingue. 

Sulla prescrizione delle cartelle esattoriali si è detto molto in giurisprudenza. Ad oggi, la tesi maggioritaria ritiene che il termine vari a seconda del tipo di imposta. Possiamo così sintetizzare l’attuale quadro:

  • Irpef: 5 anni

  • Iva: 5 anni

  • Ires: 5 anni

  • Irap: 5 anni

  • imposta di bollo: 5 anni;

  • imposta di registro: 5 anni;

  • imposta catastale: 5 anni;

  • imposta sugli apparecchi audiovisivi (cosiddetto Canone Rai): 5 anni;

  • contributi Camere di Commercio: 5 anni;

  • Tosap: 5 anni;

  • Imu: 5 anni;

  • Tari (spazzatura): 5 anni;

  • contributi Inps: 5 anni;

  • contributi Inail: 5 anni;

  • contravvenzioni stradali (cosiddette multe stradali): 5 anni;

  • sanzioni amministrative: 5 anni;

  • bollo auto: 3 anni;

  • sentenze di condanna del giudice per impugnazioni (rigettate) contro cartelle di pagamento: 5 anni.

Se non ricevo la cartella devo pagare?



Il difetto di notifica o la notifica non corretta della cartella costituisce un cavallo di battaglia di molti avvocati. Ma non sempre queste censure colgono nel segno. Questo perché chi fa ricorso contro una cartella, sostenendo di non averla ricevuta correttamente, sta tacitamente ammettendo di averne avuto comunque conoscenza. Pertanto, è ugualmente in grado di difendersi. Ecco perché, secondo la Cassazione, se risulta che la notifica ha raggiunto il suo scopo – ossia la raccomandata è comunque arrivata nelle mani del destinatario – eventuali vizi si sanano.

Per contestare la notifica della cartella esattoriale bisognerebbe sostenere di non averla mai ricevuta. In tal caso, la strategia corretta è quella di attendere il successivo atto dell’Agente della Riscossione (ad esempio, un sollecito di pagamento, un preavviso di fermo o di ipoteca) e impugnare quest’ultimo, sul presupposto appunto dell’omessa notifica della precedente cartella che invaliderebbe tutto il procedimento.

È anche ammesso chiedere un estratto di ruolo presso l’ufficio dell’Esattore (o anche online) e impugnare quest’ultimo se dovessero risultare, da esso, delle cartelle mai ricevute.

Quando è possibile il pignoramento della casa?



Solo per l’Agente della riscossione esattoriale vale il «divieto di pignoramento della prima casa». Questa regola non vale invece per gli altri creditori, come banche, condominio, ecc.

Affinché non si possa pignorare la prima casa è necessario che:

  • il contribuente non sia proprietario di altri immobili, neanche per quote;

  • abbia fissato la residenza in tale casa;

  • la casa sia ad uso abitazione;

  • la casa non sia di lusso (ossia accatastata nelle categorie A/1, A/8 o A/9).

Il fatto che sussista, nei confronti del solo Agente della riscossione esattoriale, il divieto di pignoramento della prima casa non esclude il diritto per questi di iscrivere comunque l’ipoteca. La prima casa, infatti, pur non essendo pignorabile, può essere ipotecata per debiti relativi a cartelle esattoriali. 

L’ipoteca è, tuttavia, possibile solo alle seguenti condizioni:

  • il debito maturato deve essere superiore a 20.000 euro;

  • al debitore deve essere stato inviato, sei mesi prima, un preavviso di ipoteca.

Quando Agenzia Entrate Riscossione può pignorare la casa del debitore?



Se non sussistono le condizioni appena indicate per l’operatività del divieto di pignoramento della prima casa, anche l’Esattore è libero di intraprendere l’esecuzione forzata immobiliare. Ma anche in questo caso sono stati previsti numerosi paletti dalla legge. In particolare, le condizioni per il pignoramento della casa del debitore, da parte dell’agente della riscossione, sono le seguenti:

  • il debitore deve essere proprietario di almeno due immobili anche solo per quote;

  • il debito maturato, comprensivo di imposte, sanzioni e interessi, deve essere superiore a 120mila euro;

  • il valore dell’intero patrimonio immobiliare del debitore deve essere superiore a 120mila euro;

  • l’agente della riscossione deve avere iscritto, in precedenza, un’ipoteca sull’immobile in questione;

  • dal momento dell’iscrizione dell’ipoteca devono essere decorsi almeno 6 mesi senza che sia stato pagato il debito o richiesta una rateazione.